Condizioni Generali Medinlife Viaggi e Turismo
Di seguito si riportano integralmente le Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici stabilite dalla Astoi
(Approvate da
Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet)
E l'Articolo 10.1 Penali annullamento
Medinlife
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti
turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Consumo
di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del
presente contratto si intende per:
a)
organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore,
il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfetario;
c)
consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di
pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il
consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85
e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o
del programma fuori catalogo sono:
- estremi
dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi
della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di
validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod.
Cons.);
- parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod.
Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico
dall’art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura
dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di
trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di
cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra.
Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della
partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33
lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del
prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in
modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di
cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad
usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
10.1 PENALE ANNULLAMENTO MEDINLIFE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
nell'art. 10 verrà addebitato
- al netto dell' acconto versato di cui all' art.7
- l' importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica).
A) pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale,con soggiorni in alberghi, appartamenti, residences, ville e villaggi in formula alberghiera;
B) pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non-stop)-pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto;
C) pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) o con IT di gruppo intercontinentali - Crociere marittime. Pacchetti turistici"economico o solo soggiorno in appartamenti, residences, ville, villaggi e hotels.
Penali applicate:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 14 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 13 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi ( escluso il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per comprovati e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il
consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che: a l’organizzatore ne sia informato per
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il
cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d. il
sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed
il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo.
Le ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso
delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito
www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il
venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è
sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore
ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere
contestato l’inadempimento contrattuale.
Il
consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
19.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel
prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo
Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela
dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso
del prezzo versato;
b) rimpatrio
nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità
di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti
aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali
contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all'estero.
Il rispetto
per i diritti dei bambini non conosce frontiere
Per gli
ultimissimi aggiornamenti sulle nostre condizioni generali:
www.assoviaggi.it
www.assotravel.it
www.astoi.it
www.fiavet.it
AVVISO IMPORTANTE
La Medinlife
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Organizzatore (Tour Operator) che sono riportate sui loro
depliant, opuscoli, siti web e nelle
altre forme previste dalla legge.
Nel caso non
fossero pervenute tutte le informazioni in merito all'acquisto
del Servizio/Pacchetto Turistico, alle Condizioni Generali e
all'Assicurazione
dell' Organizzatore preghiamo di farne richiesta prima di firmare il
contratto.
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